Le novità introdotte dal Dlgs 626/94
Il Dlgs N°626 del 19 Settembre 1994,recependo otto specifiche direttive CEE, ha imposto nuovi obbighi a carico del datore di lavoro, tra i quali :
la redazione del "Documento di Valutazione dei Rischi presenti sul Luogo di Lavoro" (Art.4),
la Formazione e l'Informazione dei lavoratori
l'adeguamento delle strutture, degli impianti e delle Attrezzature ai criteri di Sicurezza previsti dalla vigente normativa
Il successivo Dlgs 242 del 19 Marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 Maggio 1996, ha definito le modifiche e le integrazioni del suddetto D.Lgs. 626/94.
Pricipali adempimenti:
· la valutazione dei rischi ed i conseguenti adempimenti (art.4);
· l'organizzazione del "Servizio di Prevenzione e Protezione" (art.8);
· la nomina del medico competente, ove previsto (art.4, comma 4);
· l'organizzazione del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (artt. 12, 13 e 14);
· l'informazione e la formazione dei lavoratori (art.22);
· l'adeguamento dei luoghi di lavoro (dall'art.30 all'art.33) e delle relative attrezzature (art.35);
· l'adozione delle misure di sicurezza (art.52).
Il Datore di Lavoro ha, quindi, l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di tutte le risorse economiche, umane e organizzative necessarie al fine della riduzione del rischio.
Le disposizioni generali del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 242/96, salvo quanto specificato nella Circolare n.154 del 19/11/96, si applicano a tutti i settori di attività, nessuno escluso, ed a tutti i datori di lavoro.
Le altre novità di rilievo introdotte dal Dlgs 626/94 sono:
· l'istituzione della figura del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza";quest'ultimo di nomina sindacale
· l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi" che possono derivare dai processi lavorativi e dall'ambiente di lavoro; l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica · il programma di attuazione delle misure stesse.
Secondo quanto esplicitamente indicato nel Decreto Legislativo n. 626/94 in merito al "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", ai sensi dell'Art.30 l'Istituto Scolastico risulta "luogo di lavoro" in cui, "al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici", occorre obbligatoriamente attuare "le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (Art.1).
D'altra parte già il D.P.C.M. del 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 15 giugno 1995, impegna "i soggetti erogatori dei servizi scolastici" ad adottare la "Carta dei Servizi" e, nella sua articolazione, dichiara:
"La scuola.....è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali". "L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale".
Il Dlgs 626 /94 definisce "gli obblighi dei datori di lavoro, del dirigente e del preposto" (Art.4) validi per le strutture sia pubbliche che private, nonché gli "obblighi dei lavoratori" (Art.5) equiparando questi ultimi, oltre ai docenti e non docenti, agli "allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici" (Art.2).
Occorre, però, sottolineare che i disposti del Dlgs in esame non abrogano quanto stabilito dal DPR 303/56 (Norme di Igiene del Lavoro) e dal DPR 547/55 (Norme di Prevenzione), per cui, indipendentemente dalle "novità" introdotte dalla 626, il rispetto delle norme di sicurezza in presenza di attività lavorativa risale ....ad oltre 40 anni fa...