Le novità introdotte dal Dlgs 626/94

Il dirigente scolastico

  a cura del prof. Giorgio Mottola

Secondo quanto esplicitamente indicato nel Decreto Legislativo n. 626/94 in merito al "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", ai sensi dell'Art.30 l'Istituto Scolastico risulta "luogo di lavoro" in cui, "al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici", occorre obbligatoriamente attuare "le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (Art.1).

Alla luce di tale norma al datore di lavoro spetta:

la valutazione dei rischi ed i conseguenti adempimenti (art.4);

· l'organizzazione del "Servizio di Prevenzione e Protezione" (art.8);

· la nomina del medico competente, ove previsto (art.4, comma 4);

· l'organizzazione del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (artt. 12, 13 e 14);

· l'informazione e la formazione dei lavoratori (art.22);

· l'adeguamento dei luoghi di lavoro (dall'art.30 all'art.33) e delle relative attrezzature (art.35);

· l'adozione delle misure di sicurezza (art.52).

Ma, può essere considerato il dirigente scolastico il "datore di lavoro"?

Secondo i nostri legislatori non ci sono dubbi: la figura del dirigente scolastico è assimilabile a quella del datore di lavoro e come tale egli deve intervenire in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

In materia di sicurezza, la delega ad operare, per essere efficace, deve essere "ampia e piena" , ovvero si deve disporre di :

autonomia nell'intervento

Autonomia nell'intervento:

Autonomia economica:

Autonomia decisionale:

Si obietterà che queste considerazion i non inviciano la sostanza, ovvero non fanno venire meno gli obblighi propri del datore di lavoro e dal momento che il dirigente scolastico è stato considerato datore di lavoro non si può parlare di "delega" ma, appunto, di un "obbligo".

E', a questo punto, opportuno domandarsi : "tale obbligo quando si può ritenere assolto ?".

L'art 5 del Decreto 29 settembre 1998 n°382, recante "norme per le individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ai fini delle norme contenute nel Dlgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni", recita testualmente:

"Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'art.4 comma 12, primo periodo, del Dlgs 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12"

Al comma 2 dello stesso art.5 viene stabilito che "nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo"

Sembrerebbe che con l'emanazione del Decreto 382/98 il legislatore abbia voluto "delimitare" gli obblighi del datore di lavoro negli istituti di istruzione riconoscendogli, in un certo qual modo, quei limiti di autonomia economica, decisionale e di intervento cui accennavamo prima.

Il condizionale, in questo caso, è purtroppo, d'obbligo perchè l'organo di viglilanza dopo aver rilevata l'infrazione la notifica al dirigente scolastico, identificandolo, ovviamente, come "datore di lavoro". Spetterà, poi, al magistrato stabilire i limiti della responsabilità ed eventualmente sanzionare l'ente locale inadempiente.

La riprova?... Proviamo a domandarlo a quei dirigenti scolastici che , a seguito di ispezione dell'organo di vigilanza, si sono visti notificare le infrazioni rilevati e...relative sanzioni!!